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Art. 61a

784.40LRTVFederal Act1 apr 2007Fonte originale
  1. Per televisione in differita si intende un programma televisivo di un’emittente diffuso e registrato da un fornitore di servizi di telecomunicazione che, nel rispetto delle disposizioni sul diritto d’autore, consente ai suoi clienti finali, su richiesta e per un periodo di tempo determinato, di visionarlo in differita nella sua integralità.
  2. Senza il consenso dell’emittente, i fornitori di servizi di telecomunicazione che offrono la televisione in differita non possono apportare alcuna modifica ai programmi televisivi lineari che diffondono e registrano. Le disposizioni riguardanti la pubblicità e la sponsorizzazione si applicano per analogia anche alla televisione in differita.
  3. Per assicurare la protezione dei giovani, il Consiglio federale può emanare disposizioni che disciplinano l’accessibilità a programmi televisivi nel quadro della televisione in differita. Al riguardo tiene conto di sistemi di classificazione per età riconosciuti in Svizzera.

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