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Art. 110

784.40LRTVFederal Act1 apr 2007Fonte originale
  1. Le concessioni per la ridiffusione su linea di programmi radiotelevisivi secondo l’articolo 39 LRTV 19911(concessioni per l’utilizzo di linee) rimangono valide sino a quando i loro titolari ricevono una concessione di servizi di telecomunicazione secondo gli articoli 4 segg. LTC2, ma al massimo per due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
  2. I titolari di una concessione per l’utilizzo di linee sottostanno a:
    1. l’articolo 42 capoversi 2–4 LRTV 1991;
    2. l’articolo 47 capoverso 1 LRTV 1991 relativo alla diffusione di programmi di altre emittenti la cui concessione è stata prorogata in virtù dell’articolo 107 della presente legge.
  3. Gli obblighi che incombono al titolare di una concessione per l’utilizzo di linee secondo il capoverso 2 terminano non appena la diffusione di tali programmi su linea (secondo gli art. 59 e 60) nella sua zona di copertura è stata dichiarata definitivamente valida, ma al più tardi dopo cinque anni.

Footnotes

  1. [RU 1992 601; 1993 3354; 1997 2187all. n. 4; 2000 1891n. VIII 2; 2001 2790all. n. 2; 2002 1904art. 36 n. 2; 2004 297n. I 3,1633n. I 9,4929art. 21 n. 3; 2006 1039art. 2]

  2. RS 784.10

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