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Art. 100

784.40LRTVFederal Act1 apr 2007Fonte originale
  1. L’autorità competente riscuote emolumenti amministrativi in particolare per:
    1. il rilascio, la modifica e la soppressione di concessioni;
    2. l’attività di vigilanza;
    3. l’emanazione di decisioni amministrative;
    4. il disbrigo di richieste.
  2. Il Consiglio federale determina le aliquote degli emolumenti. A tale scopo, considera l’onere amministrativo e può tener conto delle limitate risorse economiche della persona fisica o giuridica assoggettata.
  3. L’autorità competente può esigere un’adeguata garanzia dalle persone assoggettate.

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