748.215.1ODNADepartmental Ordinance1 gen 1996Fonte originale
Gli aeromobili di cui all’articolo 10b capoverso 2 per i quali è stata rilasciata un’ammissione alla circolazione entro il 31 marzo 2025 devono ottenere una nuova ammissione conforme alla presente ordinanza entro un anno dall’entrata in vigore della modifica del 26 febbraio 2025.
Parti di aeromobile ed equipaggiamenti ammessi e montati in base al diritto previgente sono considerati ammessi e montati anche dopo l’entrata in vigore della modifica del 26 febbraio 2025.
Le abilitazioni rilasciate in base al diritto previgente per imprese di manutenzione, esercenti ed esperti restano valide anche dopo l’entrata in vigore della modifica del 26 febbraio 2025.
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