748.215.1ODNADepartmental Ordinance1 gen 1996Fonte originale
Alla fine dei lavori di manutenzione su aeromobili e su motori, eliche, parti d’aeromobileed equipaggiamenti che vi sono montati, specialmente dopo aver riparato disturbi tecnici edifetti o dopo sollecitazioni anormali, una persona abilitata conferma, mediante un certificato di riammissione in servizio, i lavori eseguiti:
per i velivoli, gli elicotteri e i motoalianti: nel libro di rotta o in un documento equivalente;
per i palloni: nel libretto di ascensione o in un documento equivalente.
Dopo aver eseguito i lavori di manutenzione su motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti non destinati all’immediato montaggio su un aeromobile, una persona abilitata deve allestire un certificato di riammissione in servizio.
Il certificato di riammissione in servizio è rilasciato unicamente se i lavori di manutenzione sono stati effettuati e terminati conformemente ai pertinenti documenti di manutenzione (art. 25) e se sono stati montati soltanto motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti utilizzabili (art. 18 e 28).
La validità del certificato di riammissione in servizio scade:
se subentra un disturbo tecnico, un difetto o una sollecitazione anormale che pregiudica la navigabilità dell’aeromobile;
se sono necessari nuovi lavori di manutenzione;
per i velivoli, gli elicotteri e i motoalianti, sei mesi dopo l’ultimo volo, qualora nel corso dell’immobilizzazione non sia stata eseguita la manutenzione necessaria;
per motori, eliche, parti d’aeromobile o equipaggiamenti non destinati all’immediato montaggio su un aeromobile, qualora non siano stati immagazzinati correttamente o sottoposti alla manutenzione necessaria.
Il certificato di riammissione in servizio non può essere rilasciato quando si è a conoscenza di fatti che compromettono seriamente la sicurezza di volo.
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