748.215.1ODNADepartmental Ordinance1 gen 1996Fonte originale
I lavori di manutenzione complessi su alianti, alianti con gruppo propulsore estraibile/retraibile, dirigibili e palloni possono essere eseguiti o certificati da:
un’impresa di manutenzione di aeromobili ai sensi dell’OIMA1;
le imprese di costruzione autorizzate ai sensi del regolamento (UE) n. 748/20122o dell’articolo 17 capoverso 1 lettera b OICA3;
il personale di manutenzione d’aeromobili sempreché:
1. sia abilitato conformemente all’allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/20144o all’OPMA5, e
2. disponga dei documenti di manutenzione, dell’attrezzatura e delle apparecchiature necessari.
I lavori di manutenzione non complessi su alianti, alianti con gruppo propulsore estraibile/retraibile, dirigibili e palloni possono essere eseguiti o certificati da:
l’esercente, a condizione che disponga delle conoscenze tecniche, dei documenti di manutenzione, dell’attrezzatura e delle apparecchiature necessari;
il personale di manutenzione d’aeromobili sempreché:
1. sia abilitato conformemente all’allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/2014 o all’OPMA, e
2. disponga dei documenti di manutenzione, dell’attrezzatura e delle apparecchiature necessari;
c. un’impresa di manutenzione di aeromobili ai sensi dell’OIMA;
d. le imprese di costruzione autorizzate ai sensi del regolamento (UE) n. 748/2012 o dell’articolo 17 capoverso 1 lettera b OICA.