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Allegato 1

748.131.1OSIAFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale

(art. 29b )

Servizi di assistenza a terra

Nel presente allegato i rimandi a determinati articoli sono riferiti alla Direttiva 96/67/CE

  1. L’ente di gestione secondo l’articolo 2 lettera c è l’esercente dell’aeroporto.
  2. L’esercente dell’aeroporto deve proporre un verificatore indipendente ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 all’UFAC; l’UFAC decide se il mandato può essergli affidato.
  3. Ogni esercente sottoposto alla Direttiva in questione provvede affinché sia istituito un comitato degli utenti ai sensi dell’articolo 5.
  4. L’esercente dell’aeroporto può prevedere nel regolamento d’esercizio una limitazione del numero dei prestatori di servizio conformemente all’articolo 6 capoverso 2.
  5. L’esercente dell’aeroporto può prevedere nel regolamento d’esercizio una limitazione del numero di utenti autorizzati a praticare l’autoassistenza secondo l’articolo 7 capoverso 2.
  6. Se l’esercente dell’aeroporto decide di affidare la gestione e l’esercizio delle infrastrutture centralizzate a una sola unità conformemente all’articolo 8, deve designare le infrastrutture stesse nel regolamento d’esercizio e disciplinarne la gestione.
  7. L’esercente dell’aeroporto può prevedere nel regolamento d’esercizio deroghe ai sensi dell’articolo 9. La relativa notifica alla Commissione europea e la pubblicazione in Svizzera ai sensi dell’articolo 9 capoverso 3 spetta all’UFAC.
  8. Se viene limitato il numero di prestatori di servizio, nel regolamento d’esercizio deve essere prevista una procedura di selezione secondo l’articolo 11.
  9. Su proposta dell’esercente dell’aeroporto, l’UFAC può vietare ad un prestatore di servizio o ad un utente di fornire la prestazione o effettuare l’autoassistenza in virtù dell’articolo 15 o imporre determinati obblighi di servizio.
  10. L’accesso agli impianti aeroportuali ai sensi dell’articolo 16 deve essere garantito dall’esercente dell’aeroporto.
  11. Secondo l’articolo 7 capoversi 2, 11 e 16 le decisioni dell’esercente dell’aeroporto possono essere inoltrate all’UFAC ai sensi dell’articolo 21, il quale emana una decisione.

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