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Art. 27bbis

748.131.1OSIAFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
  1. L’UFAC informa l’Ufficio federale di topografia (swisstopo) in merito alla conclusione di una procedura di approvazione dei piani trasmettendo la decisione di approvazione dei piani e i piani richiesti da swisstopo.
  2. Nel caso di costruzioni e impianti che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale o della misurazione nazionale, l’esercente dell’aerodromo è tenuto a comunicare a swisstopo entro 20 giorni, allegando i piani richiesti da swisstopo:
    1. l’inizio dei lavori; e
    2. il completamento dei lavori.
  3. Se il progetto è situato in tutto o in parte fuori delle zone edificabili, l’esercente dell’aerodromo trasmette sotto forma di geodati i piani di cui all’articolo 27a biscapoverso 1 lettera l approvati con decisione passata in giudicato all’autorità cantonale competente di cui all’articolo 25 capoverso 2 della legge del 22 giugno 19791sulla pianificazione del territorio contestualmente alla comunicazione a swisstopo del completamento dei lavori.

Footnotes

  1. RS 700

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