Il presente numero (n. 34) disciplina la protezione della salute dei membri dell’equipaggio degli aeromobili delle imprese di trasporti aerei con sede in Svizzera, soggette all’obbligo di autorizzazione per il trasporto commerciale di persone o merci.
Il presente numero attua la Direttiva 2000/79/CE nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 1 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19991tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo.
Footnotes
RS 0.748.127.192.68 .La versione vincolante per la Svizzera è riportata al n. 1 dell’all. dell’Acc. e può essere consultata o richiesta all’UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch). ↩
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