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Art. 91

748.0LNAFederal Act15 giu 1950Fonte originale
  1. È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza:
    1. viola norme di circolazione;
    2. viola prescrizioni sull’esercizio della navigazione aerea volte a garantire la sicurezza di persone o cose;
    c pilota o esercita un aeromobile senza disporre dei documenti prescritti; d. pilota o esercita un aeromobile che non adempie le condizioni di navigabilità; e. viola prescrizioni sulla manutenzione mettendo in tal modo in pericolo la sicurezza dell’esercizio; f. viola le prescrizioni qui appresso, contenute in un regolamento d’esercizio di cui all’articolo 36c e volte a proteggere l’ambiente, la sicurezza di persone o cose: 1. prescrizioni sulla procedura d’avvicinamento e di decollo, 2. prescrizioni sull’utilizzazione degli impianti dell’aerodromo da parte dei passeggeri, degli aeromobili e dei veicoli terrestri nonché di altri utenti; g. viola, come passeggero, le istruzioni dell’equipaggio volte a garantire la sicurezza di persone o cose; h. disturba la quiete pubblica esercitando un aeromobile in un momento in cui la legislazione o il regolamento d’esercizio di cui all’articolo 36c non lo consente; i. viola prescrizioni d’esecuzione la cui trasgressione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista dalla presente disposizione.
  2. È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
    1. contravviene a una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista dalla presente disposizione;
    2. non ottempera a un obbligo derivante da concessione o da autorizzazione;
    3. 1 penetra nell’area di sicurezza di un aerodromo senza esservi autorizzato oppure eludendo o vanificando i controlli di sicurezza; il tentativo è punibile;
    4. 2 introduce senza autorizzazione all’interno dell’area di sicurezza di un aerodromo un’arma o un oggetto pericoloso ai sensi dell’articolo 4 capoversi 1 o 6 della legge del 20 giugno 19973sulle armi; il tentativo è punibile.
  3. In caso di gravi infrazioni secondo il capoverso 1 lettere a–e ed i, nonché capoverso 2, la pena è la multa fino a 40 000 franchi.
  4. Il trasportatore aereo che viola ripetutamente e gravemente nei confronti dei suoi passeggeri obblighi sussistenti in virtù di accordi internazionali e per la cui violazione devono essere comminate sanzioni in virtù degli stessi accordi, è punito con la multa fino a 20 000 franchi.

Footnotes

  1. Introdotta dalla cifra I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607;FF 2016 6401).

  2. Introdotta dalla cifra I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607;FF 2016 6401).

  3. RS 514.54

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