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Art. 90

748.0LNAFederal Act15 giu 1950Fonte originale
  1. Chiunque, durante un volo, come comandante di un aeromobile, o membro dell’equipaggio o passeggero, viola intenzionalmente le prescrizioni legali o le norme della circolazione e mette in tal modo scientemente in pericolo la vita o l’integrità fisica di persone o beni di terzi di notevole valore a terra è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.1
  2. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 25 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345).

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