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Art. 76a

748.0LNAFederal Act15 giu 1950Fonte originale
  1. Le imprese svizzere del traffico aereo commerciale devono assicurarsi contro le conseguenze della responsabilità civile come trasportatori aerei sino a concorrenza di un importo da stabilirsi dal Consiglio federale.
  2. Fatti salvi gli accordi internazionali che vincolano la Svizzera, il Consiglio federale può far dipendere il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni a imprese straniere del traffico aereo commerciale dall’esistenza di una sufficiente assicurazione sulla responsabilità civile come trasportatori aerei.

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