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Art. 75

748.0LNAFederal Act15 giu 1950Fonte originale
  1. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul trasporto di persone, bagagli, merci e animali, sulla responsabilità civile del trasportatore nei confronti dei passeggeri e degli speditori e sull’obbligo di assicurazione. A tal fine si attiene alle prescrizioni internazionali vincolanti per la Svizzera.1
  2. Per il traffico interno, il Consiglio federale può semplificare le modalità di spedizione.
  3. Il Consiglio federale può regolare in altro modo il limite della responsabilità civile in favore del danneggiato per il traffico interno ed il traffico internazionale non soggetto a convenzioni internazionali sulla responsabilità civile nel trasporto aereo, vincolanti per la Svizzera.
  4. In quanto le convenzioni applicabili riservino un aumento contrattuale dei limiti di responsabilità, il Consiglio federale può emanare prescrizioni giusta le quali il rilascio di concessioni e di autorizzazioni a imprese svizzere del traffico aereo commerciale deve essere subordinato alla condizione che esse offrano ai passeggeri una somma maggiore per la responsabilità civile.
  5. 2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119;FF 2009 4263).

  2. Introdotto dalla cifra I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010;FF 1992 I 540). Abrogato dalla cifra I della LF del 1° ott. 2010, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119;FF 2009 4263).

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