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Art. 6a

748.0LNAFederal Act15 giu 1950Fonte originale
  1. Il Consiglio federale può eccezionalmente dichiarare direttamente applicabili taluni allegati, comprese le relative prescrizioni tecniche, della Convenzione del 7 dicembre 19441relativa all’aviazione civile internazionale; per queste disposizioni può prescrivere un modo di pubblicazione speciale e decidere che taluni allegati o parti di allegati non verranno tradotti.
  2. Il Consiglio federale può applicare tale disciplinamento pure alle prescrizioni tecniche stabilite nell’ambito della collaborazione tra le autorità aeronautiche europee.

Footnotes

  1. RS 0.748.0

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