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Art. 64

748.0LNAFederal Act15 giu 1950Fonte originale
  1. L’esercente dell’aeromobile è tenuto a risarcire il danno causato dall’aeromobile in volo a persone e a cose che si trovano a terra, per il fatto solo che sia accertata l’esistenza di un danno causato dall’aeromobile.
  2. La presente disposizione è applicabile:
    1. al danno cagionato da un corpo qualsiasi che cade dall’aeromobile, anche in caso di lancio regolamentare di zavorra o di lancio fatto in caso di necessità;
    2. al danno cagionato da qualsiasi persona che si trova a bordo di un aeromobile; se questa persona non appartiene all’equipaggio, l’esercente è responsabile soltanto fino all’importo della garanzia che è tenuto a prestare in applicazione degli articoli 70 e 71.
  3. L’aeromobile è considerato in volo dal momento dell’inizio della manovra di partenza a quello della fine della manovra di atterramento.

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