Torna alla legge

Art. 56

748.0LNAFederal Act15 giu 1950Fonte originale
  1. L’UFAC certifica per gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera:
    1. l’immatricolazione;
    2. la navigabilità;
    3. l’emissione di rumori o sostanze nocive degli aeromobili a motore.
  2. Il Consiglio federale emana disposizioni sul rilascio, la durata di validità, il rinnovo e il ritiro dei certificati. A tal fine si attiene alle prescrizioni internazionali vincolanti per la Svizzera.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.