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Art. 41

748.0LNAFederal Act15 giu 1950Fonte originale
  1. Per creare e per modificare ostacoli alla navigazione aerea occorre un’autorizzazione dell’UFAC. L’UFAC la rilascia se sono adottate le necessarie misure di sicurezza.
  2. Sono ritenuti ostacoli alla navigazione aerea le costruzioni, gli impianti e le piantagioni che possono ostacolare, mettere in pericolo o impedire la circolazione degli aeromobili o l’esercizio di impianti della navigazione aerea.
  3. Il Consiglio federale stabilisce quali ostacoli alla navigazione aerea devono essere semplicemente notificati all’UFAC oppure direttamente registrati mediante le interfacce nazionali della registrazione dei dati. A tal proposito si basa sul potenziale di pericolo degli ostacoli.
  4. Può emanare prescrizioni per impedire che siano creati ostacoli alla navigazione aerea, per eliminare quelli esistenti o per adeguarli alle esigenze della sicurezza della navigazione aerea.

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