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Art. 40d

748.0LNAFederal Act15 giu 1950Fonte originale
  1. La Confederazione assicura un’adeguata dotazione di capitale della società. La società, se realizza un utile, può utilizzarlo per la costituzione di riserve; esse servono a finanziare investimenti e a coprire eventuali perdite.
  2. La Confederazione può finanziare inizialmente, in tutto o in parte, gli impegni supplementari della società nei confronti dei suoi istituti di previdenza risultanti da un rendiconto conforme a standard internazionalmente riconosciuti.
  3. La Confederazione finanzia in tutto o in parte, a favore degli istituti di previdenza della società, il capitale di copertura supplementare messo a disposizione secondo il diritto anteriore per i controllori militari del traffico aereo in occasione del pensionamento anticipato.
  4. Il Consiglio federale stabilisce le modalità d’attuazione, nonché il momento e l’entità del finanziamento della società e dei pagamenti ai suoi istituti di previdenza.

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