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Art. 40b

748.0LNAFederal Act15 giu 1950Fonte originale
  1. Previa autorizzazione dell’UFAC, la società può:
    1. delegare la fornitura di servizi della sicurezza aerea di sua competenza a fornitori esteri di servizi della sicurezza aerea;
    2. fornire servizi della sicurezza aerea su incarico di fornitori esteri di servizi della sicurezza aerea;
    3. delegare a terzi l’assistenza tecnica che serve a fornire servizi della sicurezza aerea.
  2. A tale scopo essa può stipulare contratti o acquisire partecipazioni.
  3. Da una tale collaborazione non possono risultare limitazioni insostenibili per il servizio della sicurezza aerea in Svizzera.
  4. La fornitura di servizi della sicurezza aerea d’importanza nazionale nonché le installazioni tecniche ed edili e il personale necessari a tale fornitura non possono essere oggetto di delega.
  5. Il Consiglio federale stabilisce quali limitazioni sono considerate insostenibili secondo il capoverso 3 e quali servizi sottostanno al divieto di cui al capoverso 4.

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