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Art. 40a

748.0LNAFederal Act15 giu 1950Fonte originale
  1. ** Il Consiglio federale disciplina la produzione, la messa a disposizione, l’amministrazione, la trasmissione e la diffusione di dati aeronautici necessari per la messa a disposizione di informazioni aeronautiche e per la fornitura di servizi della sicurezza aerea.
  2. ** Provvede all’istituzione e all’esercizio di un’interfaccia nazionale di registrazione dei dati contenente tutti i dati aeronautici secondo il capoverso 1. Può delegare questo compito a una persona giuridica di diritto privato. Quest’ultima sottostà alla vigilanza dell’UFAC. 3 e4. …1

Footnotes

  1. Non ancora in vigore.

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