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Art. 38

748.0LNAFederal Act15 giu 1950Fonte originale
  1. In quanto gli interessi militari lo consentano, gli aerodromi e gli idroscali appartenenti alla Confederazione devono essere aperti anche all’aviazione civile. Il Consiglio federale stabilisce:
    1. le ulteriori condizioni relative alla coutenza;
    2. le disposizioni relative all’aviazione civile che sono applicabili anche a detti aerodromi e idroscali per motivi legati alla sicurezza dell’aviazione, nonché l’intensità di fruizione a partire dalla quale tali disposizioni sono applicabili;
    3. le competenze.1
  2. Gli aeromobili a servizio dell’esercito, dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini e della polizia possono usare gratuitamente degli aerodromi e idroscali civili sussidiati dalla Confederazione, sempreché non intralcino l’aviazione civile.2
  3. Rimangono riservati speciali accordi regolanti i diritti d’uso di cui ai capoversi 1 e 2.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5607, 2018 3841;FF 2016 6401).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I n. 29 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).

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