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Art. 37q

748.0LNAFederal Act15 giu 1950Fonte originale
  1. L’UFAC può determinare allineamenti per assicurare impianti aeroportuali esistenti o futuri. I servizi federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati spetta ai Cantoni. Gli allineamenti devono corrispondere allo stato finale prevedibile delle opere e tener conto della pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente. Possono essere delimitati verticalmente.
  2. Gli allineamenti possono essere determinati soltanto in virtù di piani approvati.
  3. Le decisioni sulla determinazione degli allineamenti devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l’indicazione dei termini di ricorso.

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