Torna alla legge

Art. 27

748.0LNAFederal Act15 giu 1950Fonte originale
  1. Le imprese con sede in Svizzera che effettuano il trasporto professionale di persone o di merci per mezzo di aeromobili devono essere in possesso di un’autorizzazione di esercizio dell’UFAC. Il Consiglio federale stabilisce in quale misura esse devono essere di proprietà o sotto il controllo di Svizzeri.
  2. L’autorizzazione viene rilasciata se, in vista del tipo di esercizio previsto, l’impresa:
    1. 1 dispone degli aeromobili necessari iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili e dei necessari diritti d’uso sull’aero-dromo previsto quale ubicazione dell’esercizio;
    2. dispone delle competenze tecniche e organizzative necessarie a garantire un esercizio sicuro e il più ecologico possibile degli aeromobili;
    3. è redditizia e dispone di un’organizzazione finanziaria e di una contabilità affidabili;
    4. dispone di una sufficiente copertura assicurativa;
    5. impiega aeromobili che, in materia di rumore e sostanze nocive, soddisfano requisiti corrispondenti allo stato attuale della tecnica, ma almeno pari a quelli minimi concordati internazionalmente.
  3. L’autorizzazione può essere modificata o revocata.2
  4. Il Consiglio federale stabilisce i tipi di esercizio e le relative condizioni. In casi motivati può prevedere la possibilità di derogare alle condizioni di cui al capoverso 2 lettera a.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119;FF 2009 4263).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119;FF 2009 4263).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.