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Art. 21f

748.0LNAFederal Act15 giu 1950Fonte originale
  1. Per la prevenzione o il perseguimento di crimini e delitti, le imprese di trasporto aereo sono tenute a mettere a disposizione delle competenti autorità di perseguimento penale, su loro richiesta, i seguenti dati sui passeggeri (elenchi dei passeggeri), per quanto li abbiano già rilevati nell’ambito della loro normale attività:
    1. cognome, nome, indirizzo, data di nascita, cittadinanza e numero del documento di viaggio;
    2. data, ora e numero del volo;
    3. luogo di partenza, di transito e destinazione finale del trasporto;
    4. eventuali compagni di viaggio;
    5. informazioni relative al pagamento, in particolare il metodo di pagamento e il mezzo di pagamento impiegato;
    6. dati concernenti il servizio presso il quale è stato prenotato il trasporto.
  2. Gli elenchi dei passeggeri sono messi a disposizione al più presto immediatamente dopo la conclusione del check-in e al più tardi sei mesi dopo l’esecuzione del trasporto.
  3. L’autorità di perseguimento penale distrugge i dati messile a disposizione 72 ore dopo il loro ricevimento, purché non siano direttamente necessari per gli scopi di cui al capoverso 1.

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