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Art. 14

748.0LNAFederal Act15 giu 1950Fonte originale
  1. Nello spazio aereo svizzero sono vietati i voli a velocità supersoniche.
  2. È vietato gettare oggetti da un aeromobile in volo, riservate le eccezioni da determinare dal Consiglio federale.
  3. Il Consiglio federale può vietare o subordinare a un’autorizzazione dell’UFAC la presa di fotografie aeree e la loro pubblicazione, la pubblicità e la propaganda con aeromobili, come pure il trasporto di determinati oggetti per via aerea.

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