Torna alla legge

Art. 109

748.0LNAFederal Act15 giu 1950Fonte originale

Il Consiglio federale è autorizzato a prendere, fino a tanto che una legge non ha regolato la materia, i provvedimenti per:

  1. l’esecuzione degli accordi internazionali relativi alla navigazione approvati dall’Assemblea federale;
  2. l’applicazione alla circolazione aerea nella Svizzera delle norme contenute in detti accordi;
  3. l’adattamento alle innovazioni tecniche nel campo della navigazione aerea.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.