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Art. 107a

748.0LNAFederal Act15 giu 1950Fonte originale
  1. L’UFAC, le autorità di ricorso come pure le altre autorità e organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge trattano i dati personali necessari all’adempimento del loro mandato legale.
  2. Sono trattati dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione, concernenti:1 a. le persone attive nell’aviazione civile, che riguardano: 1. l’attitudine caratteriale (buona condotta, estratto del casellario giudiziale e risultati di eventuali accertamenti supplementari), 2. la capacità (formazione scolastica e specialistica, percorso professionale, qualifiche, infortuni e incidenti), 3. la salute (esami concernenti l’idoneità fisica e l’attitudine psichica); b. procedimenti amministrativi e penali e sanzioni secondo la legislazione sull’aviazione civile.
  3. Sono inoltre trattati dati personali concernenti:
    1. imprese svizzere di trasporto aereo;
    2. imprese estere di trasporto aereo che esercitano la navigazione aerea in Svizzera;
    3. imprese di costruzione;
    4. imprese di manutenzione;
    5. gestori di impianti infrastrutturali;
    6. fornitori di servizi della sicurezza aerea.
  4. Ai fini delle inchieste sugli infortuni aeronautici e gli incidenti gravi, i fornitori di servizi della sicurezza aerea civile gestiscono un sistema di registrazione di conversazioni e rumori di fondo in ambienti adibiti al traffico aereo. Il Consiglio federale disciplina le responsabilità per la raccolta dei dati, la procedura di valutazione, i destinatari dei dati, la durata di conservazione e la distruzione dei dati, nonché le misure tecniche e organizzative di protezione.2
  5. Per l’esecuzione dei loro compiti legali, gli organi che trattano i dati possono comunicare dati personali, inclusi i dati personali degni di particolare protezione, alle autorità svizzere o estere incaricate di compiti analoghi nonché a organizzazioni internazionali, se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 16 della legge federale del 25 settembre 20203sulla protezione dei dati.4
  6. L’UFAC informa gli esercenti degli aeroporti interessati in merito alle denunce e alle prese di posizione che gli sono pervenute in base all’articolo 100 capoversi 2 e 3, nella misura in cui il loro contenuto possa dare adito al ritiro delle autorizzazioni, delle licenze e dei certificati delle persone impiegate nell’area di sicurezza dell’aeroporto.5

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 65 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5607, 2018 3841;FF 2016 6401).

  3. RS 235.1

  4. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 65 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939).

  5. Introdotto dalla cifra I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607;FF 2016 6401).

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