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Art. 103b

748.0LNAFederal Act15 giu 1950Fonte originale
  1. La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua, nonché la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie nell’ambito dei vari settori dell’aviazione.
  2. La Confederazione può promuovere in particolare provvedimenti finalizzati a ridurre le emissioni di gas serra generate dal traffico aereo, segnatamente lo sviluppo e la fabbricazione di carburanti per l’aviazione sintetici rinnovabili.
  3. Possono essere promossi in particolare provvedimenti e progetti in Svizzera e all’estero che:
    1. consentono a lungo termine la massima riduzione possibile delle emissioni di gas serra generate dal traffico aereo;
    2. presentano a lungo termine un rapporto costi-benefici vantaggioso;
    3. sono potenzialmente applicabili su larga scala e hanno un’elevata probabilità di successo;
    4. creano valore aggiunto in Svizzera;
    5. si avvalgono di partner lungo l’intera filiera produttiva; o
    6. concorrono al mantenimento e all’ampliamento delle conoscenze.
  4. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni di concessione e il calcolo degli aiuti finanziari.

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