Torna alla legge

Art. 68

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Le disposizioni sul contratto d’arruolamento sono applicabili a tutta la gente di mare che presta servizio a bordo di una nave svizzera, senza riguardo alla sua cittadinanza.
  2. Con riserva delle disposizioni della presente legge, al contratto d’arruolamento della gente di mare assunta a bordo di navi svizzere è applicabile il Codice delle obbligazioni1.L’articolo 333a del Codice delle obbligazioni, concernente la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori in caso di trasferimento del rapporto di lavoro, gli articoli 335d - 335g, concernenti il licenziamento collettivo, nonché l’articolo 336 capoverso 3 non sono tuttavia applicabili.2

Footnotes

  1. RS 220

  2. Per. 2 introdotto dal n. II della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1994 804; FF 1993 I 609.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.