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Art. 66

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. L’USNM rilascia a ogni componente svizzero dell’equipaggio di una nave svizzera un libretto di navigazione intestato a suo nome. Il libretto di navigazione può essere rilasciato anche a un componente svizzero dell’equipaggio di una nave straniera. Un libretto di navigazione o un documento analogo può essere pure rilasciato a cittadini svizzeri che dimostrino d’averne bisogno per poter esercitare altre attività sul mare.
  2. Al momento del congedamento, il capitano iscrive nel libretto di navigazione la natura e la durata del lavoro svolto a bordo della sua nave.

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