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Art. 51

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Il comando della nave spetta e incombe di pieno diritto al capitano designato dall’armatore.
  2. Il capitano deve trovarsi a bordo della nave ed esercitare personalmente il comando per tutta la durata del viaggio, salvo quando scende a terra in un porto di scalo per compiere formalità necessarie o usuali.
  3. Se il capitano deve abbandonare la nave oppure se è impedito di esercitare le sue funzioni, il comando della nave spetta e incombe di pieno diritto al membro più anziano e più alto nell’ordine gerarchico del personale di coperta.
  4. Chi esercita il comando effettivo a bordo di una nave ha di pieno diritto gli obblighi come pure la responsabilità civile e penale del capitano.

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