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Art. 4a

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali adottate nell’ambito dell’Organizzazione marittima internazionale, in materia di:
    1. prevenzione dell’inquinamento marino da navi e lotta contro tale inquinamento;
    2. sicurezza degli equipaggi;
    3. prevenzione delle avarie;
    4. operazioni di ricerca e salvataggio in caso di pericolo.
  2. Prima di concludere una convenzione internazionale consulta le cerchie interessate.

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