Il Consiglio federale stabilisce ai sensi degli articoli 20 e 21 le condizioni che devono adempiere le società commerciali e le persone giuridiche le quali intervengono nell’impresa proprietaria della nave:
come socio, accomandante, azionista, socio di una società cooperativa o titolare di quote sociali;
come creditore di capitali investiti d’origine svizzera o come usufruttuario, oppure in virtù di altri diritti particolari;
come ufficio di revisione.
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