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Art. 21

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale

Fintanto che il diritto internazionale non disponga altrimenti, il Consiglio federale stabilisce le condizioni in materia di cittadinanza e di domicilio che devono adempiere gli organi d’amministrazione e di gestione di una società anonima, in accomandita per azioni, a garanzia limitata o cooperativa, come pure le persone incaricate del controllo di queste società.

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