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Art. 166

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale

1Gli articoli 102 a 117 sono immediatamente applicabili ai contratti di trasporto marittimo esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

2Gli altri contratti d’utilizzazione della nave esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge devono essere adattati alle sue disposizioni entro il termine di sei mesi; dopo tale termine, la presente legge è applicabile a tutti i contratti d’utilizzazione della nave.

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