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1Il diritto di bandiera conferito in virtù del decreto del Consiglio federale del 9 aprile 19411concernente la navigazione marittima sotto bandiera svizzera si estingue due anni dopo la entrata in vigore della presente legge.
2Almeno un anno prima della scadenza del termine previsto nel capoverso 1, l’USNM deve indicare d’ufficio ai proprietari e agli armatori delle navi svizzere le nuove condizioni che ancora devono essere adempiute affinché l’iscrizione delle navi possa sussistere dopo la scadenza del termine.
3Il Consiglio federale può, in casi speciali, prorogare i termini, qualora l’USNM o il proprietario ne faccia domanda.
[CS 7 444;RU 1952 1076art. 1] ↩
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