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Art. 152

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Se alcuno fu condannato per esposizione a pericolo della nave o della navigazione, cattivo stato di navigabilità, omissione di soccorsi, abbandono della nave in pericolo, mancato esercizio del comando o abbandono del posto, e vi è il pericolo che commetta nuovi atti di tale genere, il giudice può ordinare il ritiro del brevetto o dell’attestato d’idoneità professionale e vietargli di prestare servizio a bordo di una nave svizzera.
  2. Se l’autore è stato condannato per abuso della bandiera, per frode nella procedura d’iscrizione o per inosservanza di una misura presa dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 6, e vi è il pericolo che commetta nuovi atti di tale genere, il giudice può ordinare il ritiro dell’atto di nazionalità.
  3. Queste misure possono essere adottate anche in caso di incapacità o di scemata imputabilità del colpevole secondo l’articolo 19 capoversi 1 e 2 del Codice penale svizzero1.

Footnotes

  1. RS 311.0

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