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Art. 151

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale

Il capitano o l’armatore di una nave svizzera che contravviene alle disposizioni della presente legge e delle sue prescrizioni d’esecuzione concernenti la sicurezza dei trasporti di passeggeri sul mare, l’armamento delle navi a ciò destinate oppure il vitto o l’alloggio dei passeggeri è punito, se non è adempiuta una fattispecie di reato più grave, con una multa sino a 100 000 franchi.

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