Torna alla legge

Art. 15

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. I reati commessi a bordo di navi svizzere come pure le contravvenzioni punibili secondo la presente legge devono essere perseguiti e giudicati dalle autorità del Cantone di Basilea Città, in quanto non sia prevista la competenza del Tribunale penale federale o dei tribunali militari. Il ricavo delle pene pecuniarie e delle multe pronunciate in virtù della presente legge appartiene al Cantone di Basilea Città.1
  2. Le contravvenzioni alla presente legge sono constatate dall’USNM.
  3. Le autorità del Cantone di Basilea Città sono tenute a comunicare al Ministero pubblico della Confederazione tutte le sentenze penali e tutte le dichiarazioni di non doversi procedere pronunciate in virtù della presente legge.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I 24 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.