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Art. 101

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Il contratto di trasporto marittimo è un contratto per cui il vettore s’obbliga a eseguire, in corrispettivo del prezzo di trasporto convenuto, il trasporto marittimo di merci stipulato con il caricatore.
  2. Nell’applicazione e nell’interpretazione delle disposizioni del presente capo devono essere considerati la Convenzione internazionale del 25 agosto 19241sull’unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, come pure i suoi Protocolli2.3

Footnotes

  1. RS 0.747.354.11

  2. RS 0.747.354.111 , 0.747.354.112

  3. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1987, in vigore dal 1° feb. 1989 (RU 1989 212;FF 1986 II 541).

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