Per quanto la presente ordinanza e le sue disposizioni esecutive non dispongano altrimenti, sono applicabili:
- per la costruzione, l’esercizio e la manutenzione delle parti elettriche dei battelli e degli impianti infrastrutturali, la legislazione federale sull’elettricità, in particolare l’ordinanza del 7 novembre 20011sugli impianti a bassa tensione;
- per l’utilizzo di impianti ad aria compressa e caldaie a vapore, l’ordinanza del 15 giugno 20072sull’utilizzo di attrezzature a pressione;
- 3 per gli impianti di propulsione, l’ordinanza del 14 ottobre 20154sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere;
- per l’attrezzatura relativa ai fanali e agli apparecchi sonori dei battelli, l’ordinanza dell’8 novembre 19785sulla navigazione interna.