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Le caldaie a vapore e gli impianti ad aria compressa che erano ammessi sui battelli per passeggeri secondo il diritto previgente, ma che non adempiono i requisiti di cui all’articolo 17b dopo l’entrata in vigore della modifica del 10 aprile 2024, possono continuare a essere impiegati finché dai controlli periodici prescritti non risultano criticità e la sicurezza dell’esercizio è garantita.
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