747.201.7OCBFederal Council Ordinance1 mag 1994Fonte originale
Le licenze di navigazione e i permessi di condurre rilasciati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza restano valevoli.
Le prescrizioni concernenti la costruzione e l’attrezzatura non sono in principio applicabili ai battelli che sono già in servizio all’entrata in vigore della presente ordinanza. Nelle disposizioni d’esecuzione il DATEC stabilisce le eccezioni. Il periodo transitorio per adeguarsi alle nuove prescrizioni è di 4 anni.
Per i battelli che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono già impostati, è applicabile il diritto precedente.
In caso di trasformazioni di battelli, occorre adeguare alle nuove prescrizioni soltanto i settori direttamente interessati dai lavori di trasformazione. Se un battello viene trasformato in modo da poter essere alimentato da vettori energetici particolari, l’autorità competente decide, in considerazione dei pericoli che può presentare il vettore energetico in questione, sui settori che devono essere adeguati alle prescrizioni.1
Qualora s’intenda aumentare la capacità di un battello, l’autorità competente stabilisce quali requisiti occorra soddisfare. Le ispezioni e le prove necessarie per l’autorizzazione di aumento di capacità saranno effettuate conformemente alle nuove prescrizioni.
Le prescrizioni concernenti la costruzione e l’attrezzatura di impianti non si applicano agli impianti infrastrutturali che sono già in servizio all’entrata in vigore della presente ordinanza. Tuttavia questi vanno adeguati alle nuove prescrizioni in caso di ampliamenti, trasformazioni o riparazioni importanti.2
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159). ↩
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