747.201.7OCBFederal Council Ordinance1 mag 1994Fonte originale
I battelli devono essere equipaggiati con timonerie o impianti di governo affidabili, conformi alla destinazione d’uso, alle dimensioni principali e alle condizioni d’esercizio dei battelli e in grado di garantire una buona manovrabilità.
Qualora non vi siano due timonerie o impianti di governo indipendenti, dev’essere disponibile una timoneria d’emergenza o un impianto di governo indipendenti dall’organo di comando principale.
La posizione del timone o dell’organo di governo dev’essere chiaramente segnalata nel posto di governo e nei posti di governo laterali.
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