747.201.7OCBFederal Council Ordinance1 mag 1994Fonte originale
Gli impianti delle macchine e i gruppi ausiliari nonché le installazioni annesse devono essere costruiti e montati in modo ineccepibile dal profilo della tecnica di sicurezza.
Per i battelli la cui lunghezza sul piano di galleggiamento non supera i 20 m può essere fatta domanda per l’impiego di motori fuoribordo a benzina. L’autorità competente autorizza l’impiego di tali motori se la sicurezza non ne risulta pregiudicata. Può esigere dal richiedente attestati di sicurezza e fissare condizioni per la costruzione e l’esercizio di tali battelli.
Il propulsore del battello, in particolare le installazioni che assicurano l’avanzamento del battello, deve poter essere avviato e arrestato in modo affidabile e consentire di invertire il senso di marcia in modo affidabile.
I serbatoi di combustibile devono essere montati in luoghi idonei e sicuri del battello. La distanza tra la parete del recipiente e lo scafo deve essere la più grande possibile. Per i serbatoi di vettori energetici particolari e per le installazioni e i sistemi di tubature che durante l’esercizio del battello sono riempiti di vettori energetici particolari, l’autorità competente può ordinare il rispetto di particolari distanze di sicurezza dallo scafo.
I recipienti e le tubature devono essere costruiti in materiale idoneo alla conservazione continua dei combustibili o dei vettori energetici particolari e resistere alle sollecitazioni prevedibili.
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