747.201.7OCBFederal Council Ordinance1 mag 1994Fonte originale
L’autorità competente stabilisce il numero massimo di passeggeri e il carico massimo in tonnellate, tenendo conto del genere del battello, della stabilità, del bordo libero1, della distanza di sicurezza e della galleggiabilità in caso di falla.
Su singoli battelli si può, con l’autorizzazione dell’autorità competente, contare tre bambini di età inferiore a dodici anni come due adulti. L’autorità competente stabilisce di quanto può essere superato il numero massimo di passeggeri, considerando la galleggiabilità in caso di falla, la stabilità, il bordo libero e la distanza di sicurezza, nonché lo stato generale del battello. Il numero massimo di passeggeri non deve in nessun caso essere superato di più del 20 per cento.
Footnotes
Nuova espr. giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
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