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Preamble

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 24b capoversi 5 e 6 e l’articolo 56 della legge federale
del 3 ottobre 19751sulla navigazione interna (LNI);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19952sugli ostacoli tecnici
al commercio,3 ordina:

Footnotes

  1. RS 747.201

  2. RS 946.51

  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).

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