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Allegato 11

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale

(art. 139)

Potenza di propulsione ammissibile per le imbarcazioni da diporto

  1. La potenza propulsiva ammissibile per le imbarcazioni da diporto, la cui lunghezza è uguale o superiore a 2,5 m ma inferiore a 3, è limitata a 3 kW.
  2. La potenza di propulsione ammissibile (N) per le imbarcazioni da diporto di lunghezza da 3 m a 6,5 m si calcola secondo la formula

Nella formula: N indica la potenza di propulsione ammissibile in chilowatt (kW); L indica, in dm, la lunghezza dello scafo ai sensi dell’articolo 2 lettera b numero 2; B indica, in dm, la larghezza del natante, misurata allo specchio all’altezza della linea di galleggiamento a pieno carico; G indica, in kg, il peso del natante, motore compreso per i battelli a motore entrobordo, motore non compreso per i battelli a motore fuoribordo; c indica il coefficiente riportato nella tabella seguente.

Tipo di natantec
Natanti di lunghezza da 3 a 4 m48
Natanti di lunghezza di più di 4 m fino a 6,5 m
– idroscivolanti a motore entrobordo15
– idroscivolanti a motore fuoribordo e battelli a dislocamento con motore entrobordo27
– battelli a dislocamento con motore fuoribordo48
  1. La potenza di propulsione ottenuta mediante la formula viene arrotondata alla prima cifra decimale superiore o inferiore.

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