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Allegato 1

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale

(art. 2 cpv. 2)

Equivalenze terminologiche

  1. Per interpretare correttamente la direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto1a cui rimanda la presente ordinanza occorre tener conto delle equivalenze seguenti:
Espressione utilizzata nell’UEEspressione utilizzata in Svizzera
Immissione sul mercato della Comunità/ dell’Unione europeaImmissione in commercio in Svizzera
Messa in servizio nella Comunità/nell’Unione europeaMessa in servizio in Svizzera
Persona stabilita nella Comunità/nell’Unione europeaPersona stabilita in Svizzera
Stato membroSvizzera
NazionaleSvizzero
Organismo notificatoOrganismo di valutazione della conformità
Dichiarazione di conformità CE/UEDichiarazione di conformità
Certificato di esame CE per tipoCertificato di esame del tipo
Certificato CE per tipoCertificato del tipo
Esame per tipo CE/UEEsame del tipo
Procedura di esame per tipo CE/UEProcedura di esame del tipo

Footnotes

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15.

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