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Art. 40dbis

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale

Il prelievo del sangue deve essere disposto se vi sono indizi di incapacità di condurre non attribuibili o non unicamente attribuibili all’effetto dell’alcol e la persona interessata ha partecipato in questo stato alla conduzione di un natante. È possibile disporre anche un prelievo delle urine.

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